AMMINISTRAZIONI CONDOMINIALI
Il servizio di Amministrazione Condominiale comprende l'espletamento di tutte le incombenze descritte nell'Art. 1130 del Cod. Civ. di seguito riportato:
Art. 1130 del Codice Civile - Attribuzioni dell'Amministratore
L'amministratore, oltre a quanto previsto dall'articolo 1129 e dalle vigenti disposizioni di legge, deve:
Con particola riguardo agli adempimenti fiscali (comma 5 dell'art. 1130 del C.C.) l'Amministratore è tenuto all'adempimento delle normative previste dalla legge finanziaria 1998 e dalla legge 449/97 ad essa collegata:
DI SEGUITO LE PRINCIPALI MANSIONI ORDINARIE E STRAORDINARIE DELL'AMMINISTRATORE DI EDIFICI IN CONDOMINIO
PRINCIPALI MANSIONI ORDINARIE
PRINCIPALI MANSIONI STRAORDINARIE
Il servizio di Amministrazione Condominiale comprende l'espletamento di tutte le incombenze descritte nell'Art. 1130 del Cod. Civ. di seguito riportato:
Art. 1130 del Codice Civile - Attribuzioni dell'Amministratore
L'amministratore, oltre a quanto previsto dall'articolo 1129 e dalle vigenti disposizioni di legge, deve:
- eseguire le deliberazioni dell'assemblea, convocarla annualmente per l'approvazione del rendiconto condominiale di cui all'articolo 1130-bis e curare l'osservanza del regolamento di condominio;
- disciplinare l'uso delle cose comuni e la fruizione dei servizi nell'interesse comune, in modo che ne sia assicurato il miglior godimento a ciascuno dei condomini;
- riscuotere i contributi ed erogare le spese occorrenti per la manutenzione ordinaria delle parti comuni dell'edificio e per l'esercizio dei servizi comuni;
- compiere gli atti conservativi relativi alle parti comuni dell'edificio;
- eseguire gli adempimenti fiscali;
- curare la tenuta del registro di anagrafe condominiale contenente le generalità dei singoli proprietari e dei titolari di diritti reali e di diritti personali di godimento, comprensive del codice fiscale e della residenza o domicilio, i dati catastali di ciascuna unità immobiliare, nonché ogni dato relativo alle condizioni di sicurezza. Ogni variazione dei dati deve essere comunicata all'amministratore in forma scritta entro sessanta giorni. L'amministratore, in caso di inerzia, mancanza o incompletezza delle comunicazioni, richiede con lettera raccomandata le informazioni necessarie alla tenuta del registro di anagrafe. Decorsi trenta giorni, in caso di omessa o incompleta risposta, l'amministratore acquisisce le informazioni necessarie, addebitandone il costo ai responsabili;
- curare la tenuta del registro dei verbali delle assemblee, del registro di nomina e revoca dell'amministratore e del registro di contabilità. Nel registro dei verbali delle assemblee sono altresì annotate: le eventuali mancate costituzioni dell'assemblea, le deliberazioni nonché le brevi dichiarazioni rese dai condomini che ne hanno fatto richiesta; allo stesso registro è allegato il regolamento di condominio, ove adottato. Nel registro di nomina e revoca dell'amministratore sono annotate, in ordine cronologico, le date della nomina e della revoca di ciascun amministratore del condominio, nonché gli estremi del decreto in caso di provvedimento giudiziale. Nel registro di contabilità sono annotati in ordine cronologico, entro trenta giorni da quello dell'effettuazione, i singoli movimenti in entrata ed in uscita. Tale registro può tenersi anche con modalità informatizzate;
- conservare tutta la documentazione inerente alla propria gestione riferibile sia al rapporto con i condomini sia allo stato tecnico-amministrativo dell'edificio e del condominio;
- fornire al condomino che ne faccia richiesta attestazione relativa allo stato dei pagamenti degli oneri condominiali e delle eventuali liti in corso;
- redigere il rendiconto condominiale annuale della gestione e convocare l'assemblea per la relativa approvazione entro centottanta giorni.
Con particola riguardo agli adempimenti fiscali (comma 5 dell'art. 1130 del C.C.) l'Amministratore è tenuto all'adempimento delle normative previste dalla legge finanziaria 1998 e dalla legge 449/97 ad essa collegata:
- condominio sostituto d’imposta con versamenti ritenuta d’acconto, presentazione del modello 770, certificazione ritenute;
- comunicazione annuale all'anagrafe tributaria dell’ammontare dei beni e dei servizi acquistati dal condominio.
DI SEGUITO LE PRINCIPALI MANSIONI ORDINARIE E STRAORDINARIE DELL'AMMINISTRATORE DI EDIFICI IN CONDOMINIO
PRINCIPALI MANSIONI ORDINARIE
- Indire e tenere un’Assemblea Ordinaria;
- Redigere ed inviare il Preventivo ed il Consuntivo di spesa ed i relativi riparti;
- Accedere al Condominio secondo necessità;
- Eseguire le deliberazioni assembleari;
- Disciplinare l’uso delle cose comuni e la prestazione dei servizi;
- Conservare i documenti d’archivio;
- Rappresentare legalmente il Condominio;
- Curare i rapporti con la pubblica amministrazione inerenti la gestione ordinaria;
- Curare i rapporti con i fornitori ed i dipendenti del Condominio;
- Compimento di quant’altro previsto dalla legge e dalle vigenti normative in materia ordinaria.
PRINCIPALI MANSIONI STRAORDINARIE
- Indire e tenere un’Assemblea Straordinaria;
- Mansioni conseguenti a deliberazioni per lavori straordinari: richiesta di preventivi, stipula contratti d’appalto, redazione consuntivi e riparti;
- eseguire gli adempimenti connessi con l'ottenimento di eventuali bonus fiscali connessi con gli interventi eseguiti e rilascio della attestazione finale per consentire agli aventi diritto di poterne godere.
- Redazione Regolamento di Condominio;
- Redazione Tabella Millesimale;
- Suddivisione delle spese tra proprietario ed inquilino;
- Pratiche assicurative, recuperi, risarcimento danni.